l responsabile della protezione dei dati non è un factotum; le sanzioni non sono sospese; il responsabile esterno non è il Dpo. Sono alcuni degli scivoloni che possono capitare nei primi giorni di operatività del Regolamento Ue sulla privacy, che è all’esordio a decorrere dal 25 maggio 2018. Nonostante l’assenza di un decreto italiano di coordinamento.
E proprio mentre il Gdpr muove i suoi primi passi, Antonello Soro, presidente del Garante per la protezione dei dati, ieri a Bologna durante la convention dei Responsabili della protezione dei dati, fa un appello al parlamento: si faccia in fretta a mandare avanti lo schema di decreto attuativo della legge 163/2016. “L’idea che”, ha detto Soro, “da domani ci possa essere una sopravvivenza di norme sulle quali il legislatore è in cammino, non va bene”. E potrebbe continuare a causare errori. Come i dieci che analizziamo qui di seguito e che sono ovviamente da evitare fin da subito.
FORMALISMI – Dappertutto si sente dire che il Regolamento ha un approccio basato sul rischio. Seguendo questa impostazione vanno privilegiate scelte da cui deriva un incremento di sicurezza delle reti, dei dispositivi, dei locali e così via. Meglio avere una buona sicurezza e una buona organizzazione. Un errore è scambiare la privacy europea con la stesura di moduli e moduli. Un comportamento virtuoso è dotare i propri uffici, computer, server di sistemi di protezione fisica e tecnologica.
TECNICISMI – Un errore è di pensare che la disciplina della protezione dei dati sia solo un problema di sicurezza informatica. La sicurezza informatica è certamente importante, ma è solo un corno del problema. Posso avere un sistema informatico sicuro e custodire dati inesatti e, quindi, violare clamorosamente la privacy. La privacy è preoccuparsi dell’effetto che fa l’uso dei dati sulla vita delle persone, è attivare condotte virtuose e rispettose.
INFORMAZIONI – Sotto la vigenza del Codice della Privacy (dlgs 196/2003) si parlava di informative e si citava, appunto, questo decreto legislativo. Lasciare a disposizioni degli interessati modelli di informativa contenenti quel riferimento può essere indicativo della mancata presa in esame del regolamento europeo. Di per sé avere un modello di informativa buono nei contenuti, anche se con un riferimento normativo scorretto non è di per sé invalidante. Peraltro le informazioni devono essere, appunto, esaustive nel merito. Meglio correre ai ripari e inserire i riferimenti giusti e anche le informazioni in linea con il regolamento.
RESPONSABILI INTERNI – Sulla scorta delle norme del codice della privacy, enti pubblici e privati hanno nominato responsabili interni del trattamento. Si tratta di una organizzazione che non ha più ragion d’essere con questa denominazione. L’organizzazione può mantenere centri interni di imputazione di attività. Ma non bisogna continuare come se nulla fosse.
RESPONSABILI ESTERNI – Non sono da confondere con il responsabile della protezione dei dati. Hanno compiti diversi: solo i responsabili esterni trattano dati per conto del titolare.
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO – I vecchi incaricati del trattamento non si chiamano più così. Si chiamano autorizzati al trattamento. Meglio ricordarsene nei moduli in preparazione.
DPO – Il responsabile della protezione dei dati (Rpd, all’italiana, Dpo all’inglese) è una figura importante, ma non è un factotum. Nominare un Rpd e affidargli tutta la privacy vuol dire non aver compreso bene il suo ruolo. Il Responsabile della protezione dei dati non è un gestore degli adempimenti privacy, ma è un soggetto che informa, consiglia, ma anche sorveglia. E non può sorvegliare se stesso per non essere in clamoroso conflitto di interesse. In questo ultimo mese di maggio 2018, si sono viste procedure di gara per l’affidamento contemporaneamente degli adempimenti per l’adeguamento al regolamento europeo sulla protezione dei dati e per la funzione di responsabile della protezione dei dati. Si tratta di un approccio criticabile, proprio alla luce dell’obbligo di evitare il conflitto di interesse: il Rpd non può valutare se ha condotto un buon adeguamento del trattamento dei dati. Altro errore è assumere come Responsabile della protezione dei dati un soggetto esperto, tanto per coprire una casella. Il responsabile della protezione dei dati deve sapere quello che fa, altrimenti si espone a responsabilità.
RESPONSABILITÀ DEL RPD – Si sente dire e si legge che il Responsabile della protezione dei dati non è responsabile. Attenzione a non fraintendere. L’affermazione è vera se si vuol sostenere che il Responsabile della protezione dei dati non è il parafulmine del titolare del trattamento, che rimane l’unico responsabile per le violazioni del regolamento Ue. Ma attenzione un cattivo consiglio o un cattivo parere del responsabile della protezione dei dati espone quest’ultimo a responsabilità contrattuale nei confronti del titolare.
AMMINISTRATORI DI SISTEMA – Un errore è pensare che siccome non sono nominati dal Regolamento Ue sono da licenziare. Tutti i presidi della sicurezza sono validi ai fini della dimostrazione del proprio grado di responsabilizzazione.
SANZIONI – È un errore pensare che tanto il Garante per sei mesi non applicherà sanzioni. È una falsa notizia: se al Garante arriverà una notizia di illecito non potrà che esercitare i poteri assegnati dal Regolamento, a prescindere dall’eventuale sospensione del provvedimenti del 22 febbraio 2018 sul monitoraggio.
Fonte: Italia Oggi del 25 maggio 2018 – Articolo a cura di Antonio Ciccia Messina