La Camera dei deputati, con 432 favorevoli e 1 solo astenuto, nella seduta del 17 maggio 2017, ha approvato in via definitiva e senza ulteriori modifiche la proposta di legge, volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo,
Il provvedimento introduce per la prima volta nell’ordinamento legislativo la definizione stessa di cyberbullismo:
“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo“,
dà la possibilità anche ai minori, dai 14 anni in su, di denunciare una violenza subita per via telematica (al di sotto di questa soglia, sarà necessario l’intervento dei genitori) e riserva fondi e un tavolo tecnico governativo alla lotta e prevenzione del fenomeno.
E’ prevista la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Ma come può difendersi la vittima? È previsto possa rivolgere istanza al gestore delle pagine web (o al titolare) per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali); se non ci saranno esiti favorevoli entro due giorni, come accennato, si potrà ricorrere, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere entro le successive 48 ore. In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o una denuncia, il «bullo telematico» potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori, convocandolo insieme ad un genitore; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
l presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro, ha così commentato la notizia dell’approvazione della legge da parte del Parlamento: “è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore.”
Ha poi aggiunto che “è fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all’uso della rete.”
L’Autorità si impegnerà a svolgere – con la responsabilità che a tale alto compito si addice – l’importante funzione di garanzia assegnatale dalla legge anche in questo contesto. E’ infatti fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all’uso della rete.
Fonti: [Italia Oggi del 18 maggio 2017; Altalex]