Foto minori sui social. No se un genitore si oppone

Inserimento di foto di figli minori sui social network nonostante l’opposizione di un genitore
Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017.
Stante il dissenso manifestato da uno dei genitori, l’altro non può inserire foto della figlia nei social network e, conseguentemente, gli va ordinato di rimuovere immediatamente quelle da egli già inserite.
Fa discutere la sentenza del Tribunale di Mantova dopo il ricorso presentato dal papà di due bambini (di tre anni e mezzo la bimba, un anno e mezzo il più piccolo) che chiedeva al giudice di rivedere le “condizioni regolanti i rapporti genitori/figli alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre“. Nello scorso aprile il Tribunale aveva deciso per l‘affido condiviso e la residenza dei bambini con la mamma: il giudice ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per rivedere tali accordi, non risultando provata “una grave inadeguatezza educativa” della donna, ma ha rilevato che, nonostante nell’accordo fosse stato stabilito l’obbligo di non postare le foto dei bimbi sui social e la donna si fosse impegnata a rimuovere quelle già diffuse, in realtà numerose immagini erano state pubblicate ancora successivamente.
L’inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, sicché va vietata la pubblicazione di tali immagini e disposta la rimozione di quelle già inserite.
Il giudice cita anche la normativa di tutela dei minori contenuta nel Regolamento Ue 2016/679 che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, secondo cui “la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale” e “a sua diffusione costituisce “una interferenza nella vita privata“.
Nel caso in esame il Tribunale di Mantova ha adottato un provvedimento con cui il Giudice ha stabilito che non si possono pubblicare foto dei propri figli su Facebook senza il consenso dell’altro genitore.
Inoltre, ordina al genitore di non inserire le foto dei figli sui social network, di provvedere, immediatamente, alla rimozione di tutte quelle da essa inserite nonché di attenersi alle condizioni concordate.
L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia.
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