Il Garante per la protezione dei dati personali, in un recente provvedimento, ha erogato ad una società di vigilanza la sanzione amministrativa di 12.000 euro, per violazione delle disposizioni all’art. 13 del Codice (Informativa sul trattamento dei dati).
Il caso risale all’ottobre 2013, a seguito di un’ispezione svolta dalla Guardia di finanza presso una società di vigilanza, che aveva attivato un sistema di localizzazione, denominato “Personal Tracker”, avvalendosi di un apparato GPS (global positioning system) e di schede telefoniche, affidato ai dipendenti impegnati nelle vigilanze notturne. Tale sistema consentiva di localizzare le vetture aziendali date in uso ai dipendenti, mediante l’utilizzo di un software installato nella centrale operativa della società.
La società, per motivi di sicurezza, associava i dati rilevati dall’apparato (posizione, ora, ecc.) con quelli dei turni di servizio e quindi stabiliva la posizione geografica dei dipendenti impegnati nella vigilanza notturna. Con riferimento a tali trattamenti di dati personali, la società non aveva rilasciato ai propri dipendenti l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice;
Inoltre, alla società veniva contestata la mancata notifica al trattamento, secondo gli artt. 37, comma 1, lett. a), e 38 del Codice.
La società chiedeva l’archiviazione della contestazione adducendo le seguenti motivazioni:
l’attività svolta deve essere equiparata a quella svolta da forze di polizia, secondo il provvedimento del Ministero del Lavoro (nota ministeriale n. 1238/M 20 del 20 luglio 2001 della Direzione generale per l’impiego, divisione III, del Ministero del Lavoro) e pertanto deve ritenersi applicabile l’esonero dall’obbligo di informativa. Inoltre, il decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010 (“Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”) ha imposto agli istituti di vigilanza di dotare i propri mezzi destinati al trasporto di valori di un apparato GPS che consenta la localizzazione in collegamento con la centrale operativa, oltre a linee telefoniche dedicate.
Sempre in merito all’informativa, la società ha dichiarato di aver fornito a tutti i dipendenti un’informativa orale successivamente integrata con una circolare, contente tutti gli elementi dell’art.13 del Codice.
Per quanto attiene all’obbligo di notificazione, la società ha sostenuto di essere esonerata in quanto “il trattamento in questione … [è] finalizzato esclusivamente alla sicurezza del trasporto” e come tale espressamente esentato sulla base del provvedimento del Garante n. 1 del 31 marzo 2004.
Il Garante ha ritenuto che le argomentazioni addotte, di cui sopra, non risultano idonee a determinare l’archiviazione dell’intero procedimento sanzionatorio per le motivazioni di seguito riportate: la società non risulta essere ricompresa fra le categorie di soggetti espressamente indicati dall’art. 53 del Codice, che prevede l’esenzione dell’informativa “al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento“. Sebbene l’informativa risulta essere data in maniera orale, i dipendenti della società non sono stati compiutamente informati in ordine alle diverse finalità del trattamento effettuato con le rilevazioni mediante sistema GPS e sulle concrete modalità di effettuazione dei trattamenti.
Per quanto riguarda la contestazione relativa all’obbligo di presentare la notificazione, l’Autorità ha ritenuto applicabile al caso di specie l’esenzione individuata dal provvedimento n. 1 del 31 marzo 2004. (…tenuto conto delle argomentazioni formulate dalla parte negli scritti difensivi e degli elementi da ultimo forniti in sede istruttoria, non può escludersi l’applicabilità al caso di specie dell’esenzione individuata dal provvedimento n. 1 del 31 marzo 2004 (doc. web n. 852561). Pertanto, il procedimento amministrativo sanzionatorio relativo alla specifico rilievo deve essere archiviat)..
Il Garante ha così sanzionato la società per mancata informativa da rendere agli interessati ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 196/2003, in quanto quella resa non è stata ritenuta adeguata.
(Fonte Garante Privacy)