L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare 299 del 2017 (Prot. 299/2017/RIS del 28 novembre 2017) è intervenuta in tema di utilizzo di videocamere antifurto e altri strumenti di controllo, precisando che la loro presenza nei luoghi di lavoro è consentita laddove non sussista alcuna possibilità di controllo preterintenzionale del personale, pertanto gli ufficio territoriali competenti potranno rilasciare i relativi provvedimenti autorizzativi dell’utilizzo con tempi rapidi, stante “l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria”.
A questa soluzione arriva l’Ispettorato dopo le numerose istanze presentate dalle imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.
L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Al fine di uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali, l’Ispettorato fornisce le indicazioni operative al fine di rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti. Nel caso in cui le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento. In questi casi, gli Uffici Territoriali potranno rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.
(Fonte INL)