L’aspetto della videosorveglianza costituisce una forma di difesa passiva e di deterrenza contro atti vandalici e criminosi a tutela del patrimonio aziendale e dell’incolumità delle persone. Trattandosi di attività particolarmente invasiva, le operazioni di raccolta e registrazione di immagini e suoni, effettuate con i dispositivi installati, costituiscono un trattamento dei dati personali che deve essere conforme alle disposizioni del “Codice privacy” e dello “Statuto dei lavoratori” ( Legge 20 maggio 1970, n. 300). In particolare l’art. 4 dello Statuto recita:
ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (NOVITA’ introdotta con la riforma di cui al D. Lgs. 151/2015) e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. (NOVITA’ introdotta con la riforma di cui al D. Lgs. 151/2015)
Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (NOVITA’ introdotta con la riforma di cui al D. Lgs. 151/2015).
A tale proposito l’Autorità Garante ha fissato alcuni principi che devono essere sempre rispettati. Gli stessi principi si applicano anche nel caso di installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli aziendali.
Alleghiamo il Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (English Version)
Alleghiamo il provvedimento emanato dall’Autorità Garante relativo ai Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro – 4 ottobre 2011.