Social Network, stop a video pubblicati all’insaputa dell’interessato

Attenzione a postare sui social audio e video all’insaputa dell’interessato: da novembre prossimo potrà scattare un apposito reato, punito fino a 4 anni. La legge 103/2017 ha delegato il governo a introdurre, entro tre mesi, il resto di fraudolenta diffusione di riprese audio o video di una persona inconsapevole.

Certo dovranno ricorrere determinate condizioni, ma non si potrà agire a cuor leggero.

Stiamo parlando della legge delega per la riforma delle intercettazioni. Tra i criteri della delega, alla lettera b) dell’articolo 84 della legge 103/2017, troviamo anche questo: «Prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente.

La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». Per la punibilità occorre la condotta di diffusione e il dolo specifico di danno. Inoltre deve trattarsi di registrazioni/riprese svolte in presenza e fraudolentemente. Dunque deve trattarsi della messa disposizione a una platea indeterminata di soggetti della registrazione e della ripresa.

Il caricamento sulle piattaforme internet risponde pienamente al concetto di diffusione. Deve trattarsi di riprese e registrazioni effettuate fraudolentemente, cioè ingannando l’interessato. La norma da questo punto di vista presenta una lacuna: il caso in cui è noto che si sta effettuando una ripresa e/o una registrazione, l’interessato lo sa e contesta la diffusione. Non è detto che agire nonostante il dissenso dell’interessato sia equivalente ad agire ingannando l’interessato. Se questa lacuna non si ritiene colmabile con il decreto delegato, bisogna colpire con altre norme (ad esempio, ricorrendone i presupposti, la violazione della privacy) la diffusione nonostante il dissenso della persona consapevole di essere stata registrata e ripresa. Tra l’altro la fraudolenza riguarda le riprese e le registrazioni e non la diffusione. Diffusione che è punita solo se l’autore del fatto vuole fare un danno all’immagine e alla reputazione.

Un’altra finalità esclude il reato. Quindi se diffondo il video, ma per migliorare l’immagine altrui, non c’è sanzione penale. Si consideri che, però, uno potrebbe non avere piacere a che escano video o registrazioni, neanche elogiativi. In questo caso rimangono solo tutele civilistiche. La delega prevede comunque alcune scriminanti, collegate all’utilizzo della registrazione o della ripresa nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Registrazione e video possono essere inseriti nei mezzi di comunicazione, nei fascicoli giudiziari oppure essere utilizzati per difendere un diritto, anche in via stragiudiziale.

[Fonti: Federprivacy – Italia Oggi del 18 agosto 2017 – Articolo a cura di Antonio Ciccia Messina]

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